Onorevoli Colleghi! - L'uso della pelliccia come capo voluttuario è uno dei fenomeni che negli ultimi anni hanno suscitato sempre maggiori discussioni e polemiche. Ogni giorno più diffuso è, infatti, il rifiuto di quello che si è per lungo tempo posto come (malinteso) simbolo di femminilità, da una parte, e segnale di riconoscimento sociale, dall'altra. Sono definitivamente tramontati, soprattutto presso le giovani generazioni, i tempi in cui la pelliccia segnava un traguardo di benessere e di prestigio.
      Priva ormai per molti delle sue valenze tradizionali, oggi la pelliccia è diventata segno di un ripensamento della collettività sul modo stesso di vivere e sul rapporto tra gli animali umani e gli animali non umani. Perché infliggere sofferenze e privare della vita esseri viventi per appropriarsi delle loro spoglie in nome di esigenze che non possono in nessun modo essere definite primarie o essenziali per la nostra esistenza? Sull'onda di tale interrogativo, che ha una grande rilevanza morale, si è da tempo avviato, soprattutto nei Paesi anglosassoni, un forte movimento di contestazione dell'uso delle pellicce. Un fenomeno che rappresenta un aspetto importante del riconoscimento dei diritti degli altri animali, su cui è già fiorita anche nel nostro Paese una vasta ed interessante letteratura.

 

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      Sotto questo aspetto, dunque, non può esservi alcuna differenza tra il sacrificio di un animale selvatico ed uno di allevamento: nel primo caso si potrebbe porre un problema di conservazione del patrimonio naturale, fortemente depauperato dalla cattura di oltre 30 milioni di animali ogni anno, soprattutto in Canada, nei Paesi dell'ex Unione Sovietica e negli Stati Uniti; ma sotto l'aspetto etico nessun distinguo è possibile tra le sofferenze degli animali che agonizzano per giorni nelle trappole e quelle delle milioni di volpi, procioni, visoni, detenuti negli allevamenti e abbattuti spesso con metodi crudeli e cruenti.
      Il movimento di opinione contro le pellicce ha già assunto in diversi Paesi proporzioni vaste, con notevole impatto sul mercato: crollo delle vendite in Olanda, Svezia, Stati Uniti, Gran Bretagna, sino a giungere a riduzioni del 70 per cento.
      Gli effetti di questa mutata sensibilità dell'opinione pubblica non sono ancora così evidenti nel nostro Paese; ma i consensi crescenti alle iniziative delle associazioni animaliste e la vendita sempre più forte delle pellicce ecologiche, confezionate con fibre sintetiche e naturali, così popolari tra i giovani, rendono facilmente preconizzabile una caduta del nostro mercato in tempi brevi. A questo fenomeno occorre dare risposte previdenti e ragionevoli, perché il settore della pellicceria, che occupa per la lavorazione delle pelli alcune decine di migliaia di addetti, possa avere valide alternative di lavoro.
      In tale direzione si muove la presente proposta di legge che riproduce il testo di un analogo provvedimento presentato nella scorsa legislatura dall'onorevole Laura Cima (atto Camera n. 3545) da una parte accoglie la richiesta di sempre più vasti settori dell'opinione pubblica, ponendo il divieto di commercio delle pellicce dal 1o gennaio 2007, dall'altra parte affronta il problema della riconversione del settore della pellicceria con un piano triennale che permetta il «riciclaggio» dei lavoratori, con garanzie sotto il profilo della professionalità.
      Più in particolare, nel capo primo, l'articolo 1 pone le norme generali dell'intervento; l'articolo 2 affronta il piano di riconversione affidato al Ministro dello sviluppo economico. In esso vengono individuati i settori e le attività di produzione che possano sostituire quelli di cui la legge prevede la soppressione, in base a criteri di compatibilità ambientale; vengono quantificate annualmente le risorse finanziarie necessarie e previsti gli interventi di qualificazione del personale.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo speciale per gli interventi presso il Ministero dello sviluppo economico di durata triennale a partire dall'adozione del piano. In base alle disponibilità del Fondo sono erogati i finanziamenti e i contributi determinati dall'articolo 4; l'ammissione ad essi è deliberata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministro dello sviluppo economico. L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.
      Nel capo secondo, all'articolo 6 viene fissato il divieto di produzione, importazione, passaggio in transito e vendita delle pellicce; gli articoli 7 e 8 recano le relative sanzioni; all'articolo 9 si contempla la possibilità di costituzione di parte civile nei procedimenti per la repressione dei reati di cui alla legge per le associazioni e gli enti che hanno finalità di protezione degli animali. Nel capo terzo, agli articoli 10, 11 e 12, sono contenute le disposizioni finali.
 

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